Assistenza e difesa in giudizio per i minori in ambito penale.
Il nuovo articolo 31 del D. Lgs 286/98 prevede - il rilascio di un permesso di soggiorno individuale ed autonomo anche per i minori stranieri, indipendentemente dal compimento del 14esimo anno di età; - il Tribunale per i minorenni per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trovi nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo determinato. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio, o per attività incompatibili con l’esigenza del minore o con la permanenza in Italia. - l’espulsione del minore straniero deve essere decisa con Provvedimento del Tribunale per i minorenni su preventiva richiesta del Questore.
Le disposizioni normative in ambito minorile prevedono una serie di garanzie per il minore imputato nel procedimento penale
( DPR 448/88 , Direttiva UE 2016/800) - la tempestiva informazione circa i suoi diritti; - l’assistenza difensiva tecnica, (difensore del minore)
- l’assistenza affettiva fornita dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, - l’assistenza psicologica fornita dai servizi minorili; - diritto ad una valutazione delle specifiche caratteristiche della sua personalità e delle sue esigenze di formazione, istruzione e rinserimento sociale.