a. Assistenza legale e redazioni atti nei procedimenti di domanda di amministrazione di sostegno

L'articolo 404 del codice civile
la persona che per effetto di un infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità anche parziale, o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa persona ha la residenza o il domicilio.